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martedì 21 giugno 2011

SICUREZZA, IGIENE E STERILIZZAZIONE: LA NORMATIVA RIFERITA AL SETTORE ESTETICA

Pubblichiamo di seguito uno stralcio della relazione che l’avvocato Pietro Pettenati ha recentemente presentato in un convegno di Nouvelle Estetique, dove ha approfondito gli aspetti legali ritenuti fondamentali in tema di sicurezza ed igiene nei centri estetici.

L’attività di estetista viene definita nell’art. 1 della L. n. 1 del 1990 come quella che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi
presenti
”.

Nell’obbligo di diligenza del titolare di un centro estetico ci sono anche gli incombenti dettati dalla normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al D.lgs 81/2008 nonché dalle norme igienico sanitarie dei regolamenti comunali.

Particolarmente rilevante in materia di centri estetici è il rischio da infezioni crociate(cross infection).
È bene sottolineare preliminarmente il principio generale in materia di sicurezza: le misure di sicurezza adottate devono essere aggiornate allo stato della scienza e della tecnica più evolute.

Veniamo ora ad analizzare le misure di sicurezza igienico sanitarie da adottarsi all’interno di un centro estetico facendo presente che l’elencazione che segue non è esaustiva:

utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale(DPI):
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla normativa di settore(Dlgs n.475/1992). A titolo esemplificativo i DPI che devono essere utilizzati in uno centro estetico sono i guanti monouso, le maschere di protezione delle vie aeree, l’uso di sopraveste pulita e di colore chiaro (vedasi anche quanto disposto dai regolamenti comunali). L’uso di barriere di protezione idonee a prevenire l’esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici è poi imposto dal D.M. 28/09/1990 in tema di Norme di protezione individuale dal contagio professionale da HIV.

Disinfezione personale e dei locali all’inizio e fine del turno di lavoro, tra un cliente e l’altro, ogni volta in cui sia necessario occorre procedere ad un lavaggio delle parti esposte con tensioattivi o prodotti antisettici. Durante la fase di pulizia dell’arredo e degli strumenti occorre poi utilizzare i prodotti indicati dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso. La maggior parte dei regolamenti comunali prevedono poi che tutte le superfici orizzontali (mobili, arredo, piani di lavoro) debbano essere lavabili e disinfettabili.

Pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei ferri e degli strumenti riutilizzabili e delle attrezzature dopo ogni utilizzo. L’obbligo di sterilizzazione è generale nel caso in cui lo strumento entri in contatto con mucose, tessuti, sangue. Si tratta infatti senza dubbio di una misura di sicurezza necessaria ai sensi del D.lgs 81/2008. La sterilizzazione degli strumenti acuminati e taglienti e comunque degli strumenti che possano entrare in contatto con il sangue o mucose, al fine di prevenire le infezioni da trasmissione ematica è poi prevista dalla gran parte dei regolamenti comunali. Alla luce del principio sancito dal D.Lgs 81/2008, secondo il quale devono adottarsi le misure di sicurezza tecnicamente e scientificamente più evolute, si ritiene che ogni centro estetico nel quale vengano esplicate attività che possano comportare il contatto con tessuti (per esempio manicure e pedicure) debba dotarsi di un’autoclave.

 
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(Fonte: speciale "Più estetica, più etica" pubblicazione Tecno Gaz)

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